Art. 12.
(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o alle fondazioni politico-culturali ad essi collegate di cui all'articolo 13.

 

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      2. La destinazione volontaria del 4 per mille dell'IRPEF avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti politici aventi diritto, nonché delle relative fondazioni politico-culturali, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell'imposta. Il contribuente riceve copia dell'avvenuta destinazione della quota del 4 per mille dell'IRPEF.
      3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti politici e alle singole formazioni politico-culturali in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.
      4. La somma degli importi versati dai singoli contribuenti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal comma 3, è sottratta in pari misura dalla quota del fondo per il rimborso delle spese elettorali assegnato ai partiti ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto della riservatezza delle indicazioni preferenziali dei contribuenti nonché la semplificazione degli adempimenti a loro carico.
      6. Il regolamento di cui al comma 5 detta, altresì, le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.